Statuto
13 Dic 2024 alle 08:18:23

NUOVO STATUTO IN VIGORE DAL 3 DICEMBRE 2024


STATUTO della "ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI A.P.S."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI".

1.2. Una volta effettuata l'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 CTS, la Associazione assumerà la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI A.P.S."

1.3. La Associazione ha sede in Sassari (SS), via Garavetti n. 12.

1.4. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

 

Articolo 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1. La Associazione, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS lett. d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (art. 5 CTS lett. i);

2.2. Nello specifico la Associazione ha per scopo la diffusione della cultura dell’età evolutiva, anche intervenendo sulla tutela psicofisica del bambino e dell’adolescente in generale e promuovendo l’aggiornamento e la formazione professionale dei pediatri, degli specializzandi in pediatria e degli altri operatori dell’età evolutiva. Si propone inoltre come interlocutore propositivo con le Istituzioni pubbliche e private.

La Associazione persegue tali finalità attraverso:

Attività di formazione e addestramento permanente integrate nel programma - ministeriale di educazione continua in medicina (ECM) e basate su provate ed efficaci metodologie formative;

Elaborazione e promozione di progetti di ricerca e trial clinici anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organismi privati e no-profit regionali, nazionali ed internazionali;

Partecipazione a progetti di cooperazione nazionale ed internazionale per la promozione e la salvaguardia della salute dell’età evolutiva;

Pubblicazione di riviste, materiale audiovisivo, supporti informatici e qualsiasi tipo di ausilio didattico, sia tecnico scientifico che divulgativo (elaborazione di opuscoli di educazione alla salute e linee guida), il tutto direttamente e indirettamente.

La Associazione si propone la valutazione della qualità dei processi formativi (contenuti, scelte didattiche, metodi di lavoro) sulla base di indicatori distinti per ciascuna delle componenti da sottoporre a giudizio. Prevede inoltre la valutazione dell’efficacia degli eventi con la somministrazione di prove individuali che permettano di verificare in quale misura gli obiettivi formativi sono stati raggiunti.

La Associazione si propone di armonizzare la sua attività con quella di altri enti ed Associazioni culturali aventi finalità simili.

La Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre Fondazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

2.3. La Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

 

Articolo 3 - DURATA

3.1. La durata della Associazione è illimitata.

 

Articolo 4- PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi dei soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

4.2. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

Nello specifico l’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; Il Patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come delineata dal presente statuto all’art. 2.
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Coerentemente con l’assenza di scopo di lucro, è posto divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Articolo 5- ESERCIZI FINANZIARI

5.1. Gli esercizi finanziari vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea dei soci, per l’approvazione, il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

5.3. Gli organi della Associazione, nell'ambito delle proprie competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato e purché finalizzati al perseguimento dello scopo della Associazione.

5.4. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.5. La Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

 

Articolo 6 – SOCI ORDINARI

6.1. Sono soci ordinari i soci fondatori e quelli ammessi, come tali, dal consiglio. I soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. I soci ordinari sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri della Associazione (libro dei soci, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo).

Essi hanno diritto di voto in assemblea, qualora in una regione risiedano più soci, costoro potranno costituire gruppi locali cui l’Associazione può consentire con regolamento di trattenere parte delle quote sociali da destinare ad attività e/o progetti di lavoro concordati con l’Associazione; tali gruppi locali possono anche costituirsi in associazioni e anche in tal caso l’Associazione potrà consentire a dette associazioni, che devono essere sempre necessariamente composte da soci dell’ACP, di trattenere parte delle quote sociali da destinare ad attività e/o progetti di lavoro concordati con l’Associazione Culturale Pediatri.

Il Presidente dell’ACP può consentire al Presidente delle predette associazioni locali la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

6.2 La Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Associazione o dei progetti della Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari sono iscritti in apposito registro dei Volontari.

6.3 Chi vuole entrare a far parte della Associazione ne fa domanda all’organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente statuto. Sull’istanza si pronuncia l’organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei soci. L’eventuale rigetto va motivato e comunicato all’interessato che potrà richiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

 

Articolo 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE

7.1. La qualifica di socio ordinario è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni momento dalla Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il socio che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun socio, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall’organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

 

Articolo 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Associazione:

  1. a) L’assemblea dei soci ordinari;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

 

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

9.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci.

L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee dovranno essere convocate con preavviso di trenta giorni, a cura del Presidente, con comunicazione inviata al domicilio dichiarato da ciascun socio ordinario, mediante inserzione su pubblicazione dell’associazione o mediante lettera.

L’assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, sempre, comunque in Italia.

L’assemblea può altresì svolgersi a distanza mediante modalità telematica.

9.2 L’assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno.

Ad essa spetta l’approvazione del bilancio di esercizio, da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e preventivi, la ratifica dell’importo delle quote sociali deliberate dal Consiglio, la nomina del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti, l’approvazione del programma annuale e le altre questioni che il Consiglio riterrà di sottoporle.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del socio.

Ciascun socio esprime un solo voto. Al socio che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi soci con un massimo di 5 (cinque) voti.

9.3 L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e sullo scioglimento della Associazione. Per le sole elezioni a cariche sociali la modalità utilizzata sarà quella telematica attraverso il sito web dell’associazione.

Almeno 30 giorni prima dell’apertura delle votazioni online verrà data comunicazione a tutti i soci idonei mediante posta elettronica e successivi promemoria. L’annuncio verrà inoltre pubblicato, in modo permanente e fino al termine delle votazioni, sul sito web dell’Associazione nella bacheca personale dell’area riservata del socio.

Non sono ammesse deleghe.

Vengono eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora un candidato decida di non accettare la carica viene nominato quello che segue nel numero delle preferenze. Qualora un candidato venga eletto a più cariche egli deve sceglierne una entro cinque giorni dalla notizia della nomina.

9.4 L’assemblea dei soci sarà valida:

  1. a) in prima convocazioni, quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci ordinari in regola con le quote sociali;
  2. b) in seconda convocazione (da effettuarsi non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

9.5 L’assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ordinari in regola con le quote sociali.

In seconda convocazione (da effettuarsi non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione) sarà valida con qualunque numero dei soci ordinari presenti in regola con le quote sociali.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

 

Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio è composto da otto membri, oltre il Presidente che lo presiede, tranne il Consiglio nominato in seno all’atto costitutivo che è composto da soli due membri e viene nominato dall’Assemblea a votazione segreta. I Consiglieri durano in carica tre esercizi. I Consiglieri non sono rieleggibili immediatamente, ma possono essere eletti alla carica di Presidente. La scadenza dei mandati dei consiglieri avviene in maniera scalare in modo che da ogni elezione venga eletta la metà dei membri del Consiglio.

Tutte le cariche conferite nell’atto costitutivo durano fino al 5 dicembre 1996 ovvero sino a dimissioni degli organi nominati nell’atto costitutivo se tali dimissioni vengano effettuate ed accettate prima di tale data.

Le cariche successivamente conferite hanno durata di un triennio; i consiglieri nominati nella prima assemblea avranno però la seguente durata:

la metà dei membri durerà in carica due anni; l’altra metà dei membri durerà in carica per il normale triennio.

La durata dei Consiglieri eletti nella prima assemblea è attribuita in relazione al numero dei voti ottenuti e quindi dureranno in carica un biennio i consiglieri che verranno eletti con il minor numero di voti; tre anni i Consiglieri che verranno eletti con il maggior numero di voti; a parità di voti dura maggiormente in carica l’eletto di maggiore età.

Nessuna carica è retribuita, possono però essere stabiliti dei rimborsi spese a favore dei componenti degli organi sociali o di soci che svolgano particolari attività loro attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio, l’assemblea dovrà essere convocata entro un mese dai Consiglieri superstiti, per la integrazione del Consiglio stesso.

Al Consiglio spetta la amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che non siano di competenza dell’assemblea. Può predisporre regolamenti che dovranno essere approvati dalla successiva assemblea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio possono prendere parte, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i soci responsabili di progetti culturali e/o organizzativi promossi dall’associazione.

10.2 Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Viene convocato con lettera inviata almeno quindici giorni prima della riunione da effettuarsi presso la sede sociale o altrove, sempre comunque in Italia.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

 

Articolo 11 - PRESIDENTE

11.1. Il Presidente della Associazione viene eletto dall’assemblea tra i soci e dura in carica tre esercizi.

È rieleggibile ma per non più di due trienni consecutivi: alla scadenza dei due trienni il Presidente non può essere eletto immediatamente nemmeno come Consigliere.

È di diritto il legale rappresentante della Associazione. Esso è delegato a stare in giudizio e a rappresentare l’associazione con facoltà di assumere impegni nei confronti dei terzi con tutti i poteri sempre nell’ambito dell’oggetto sociale.

Al Presidente spetta l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio alle cui riunioni partecipa, presiedendolo con diritto di voto; può delegare determinati compiti ad altri consiglieri.

Il Presidente può altresì nominare procuratori speciali e affidare deleghe a soci anche non consiglieri, dandone previa comunicazione ai consiglieri.

11.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11.3. A lui spetta la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

11.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, nominato a maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

11.5. Fino a quando nel Consiglio Direttivo vi siano Costituenti e Fondatori, salvo rinuncia espressa, il Presidente deve essere scelto fra questi.

11.6. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne dirige le adunanze, propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- sorveglia sul buon andamento amministrativo della Associazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche valendosi dell'ausilio del Direttore Generale;

- firma tutti gli atti della Associazione.

11.7. In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente che verrà a sua volta sostituito nell'incarico, nella successiva adunanza e su deliberazione del Consiglio, da uno degli altri componenti del Consiglio Stesso.

11.8. Il Presidente potrà essere revocato dal suo incarico per i seguenti motivi:

- comportamento contrario agli scopi della Associazione;

- condanna passata in giudicato per peculato o altri reati contro il patrimonio;

- dimissioni;

- mancato versamento della quota annuale;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Associazione.

11.9. La revoca del Presidente dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio da determinarsi senza tenere conto del voto del Presidente, nel corso della riunione ordinaria successiva alla presentazione della "mozione di sfiducia" oppure durante una riunione convocata d'urgenza. La mozione di sfiducia potrà essere presentata anche da un solo membro del CDA e dovrà essere adeguatamente motivata oltre che supportata da documentazione.

 

Articolo 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

12.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

12.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

12.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale, il Controllore Unico o, nel caso di Collegio dei controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti, devono essere nominati tra soggetti appartenenti a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

12.4. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

12.5. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

12.6. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Associazione;

- vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7. I membri dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

13.1. È possibile tenere le riunioni degli organi collegiali, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

= che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

= che sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

= che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

= che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

= che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

 

Articolo 14 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

14.1. La Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

15.2. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Associazione tiene:

  1. a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

 

Articolo 15 - ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo con il voto favorevole complessivo dei 3/4 (tre quarti) dei rispettivi componenti delibera lo scioglimento della Associazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Associazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 co. 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

 

Articolo 16 - MODIFICA DELLO STATUTO

16.1. Il presente statuto sarà modificabile -- fatta eccezione per scopo e finalità, con possibilità comunque di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al co. 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 -- solo ed esclusivamente in una riunione dedicata solo a questa attività e con parere favorevole di almeno i 2/3 + 1 (due terzi più uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione riuniti insieme.

 

Articolo 17 - GRATUITA' DELLE CARICHE

17.1. Tutte le cariche si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Articolo 18 - NORME APPLICABILI

18.1. La Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.