Statuto
26 Mar 2013 alle 08:18:23
DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA
Art.1)
E’ costituita un'Associazione senza scopo di lucro e con fini di solidarietà avente la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI".  

Art.2)
La Associazione ha per scopo la diffusione della cultura dell’età evolutiva, anche intervenendo sulla tutela psicofisica del bambino e dell’adolescente in generale e promuovendo l’aggiornamento e la formazione professionale dei pediatri, degli specializzandi in pediatria e degli altri operatori dell’età evolutiva. Si propone inoltre come interlocutore propositivo con le Istituzioni pubbliche e private. L’Associazione persegue tali obiettivi attraverso
  • attività di formazione e addestramento permanente integrate nel programma ministeriale di educazione continua in medicina (ECM) e basate su provate ed efficaci metodologie formative.
  • elaborazione e promozione di progetti di ricerca e trial clinici anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organismi privati e no-profit regionali, nazionali ed internazionali;
  • partecipazione a progetti di cooperazione nazionale ed internazionale per la promozione e la salvaguardia della salute dell’età evolutiva;
  • pubblicazione di riviste, materiale audiovisivo, supporti informatici e qualsiasi tipo di ausilio didattico, sia tecnico scientifico che divulgativo (elaborazione di opuscoli di educazione alla salute e linee guida), il tutto direttamente e indirettamente.
L’Associazione si propone la valutazione della qualità dei processi formativi (contenuti, scelte didattiche, metodi di lavoro) sulla base di indicatori distinti per ciascuna delle componenti da sottoporre a giudizio. Prevede inoltre la valutazione dell’efficacia degli eventi con la somministrazione di prove individuali che permettano di verificare in quale misura gli obiettivi formativi sono stati raggiunti. L’Associazione si propone di armonizzare la sua attività con quella di altri enti e Associazioni culturali aventi finalità simili. L’Associazione prevede una regolare collaborazione con la Federazione delle Società Medico-Scientifiche (FISM) L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie.  

Art.3)
La Associazione ha sede in Narbolia (OR), Via Montiferru n.6  

Art.4)
La durata dell’Associazione è indeterminata.  

Art.5)
La Associazione è formata da soci ordinari. Sono soci ordinari i soci fondatori e quelli ammessi, come tali, dal consiglio. Essi hanno diritto di voto in assemblea, qualora in una regione risiedano più di dieci soci, costoro potranno costituire gruppi locali cui l’Associazione Culturale Pediatri può consentire con regolamento di trattenere parte delle quo­te sociali da destinare ad attività e/o progetti di lavoro concordati con l’Associazione Culturale Pediatri; tali gruppi locali possono anche costituirsi in associazioni ed anche in tal caso l’Associazione Culturale Pediatri potrà consentire a dette associazioni, che devono essere sempre necessariamente composte da soci dell’Associazione Culturale Pediatri, di trattenere parte delle quote sociali da destinare ad attività e/o progetti di lavoro concordati con l’Associazione Culturale Pediatri. Il Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri può consentire al Presidente delle predette associazioni locali la partecipazione senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.  

Art.6)
Per essere ammessi a soci della Associazione occorre presentare domanda al Consiglio il quale esaminerà la domanda; la comunicazione dell’eventuale mancato accoglimento del­la domanda stessa verrà fatta entro trenta giorni dalla delibera.  

Art.7)
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il richiedente si impegna alla piena osservanza dello Statuto sociale dell’Associazione e di ogni altro regolamento o prescrizione emanata dagli organi sociali. I soci inadempienti nel pagamento di quote o contributi sociali da più di un anno si intendono automaticamente decaduti. La qualifica di socio si perde altresì: a) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno; b) Per radiazione pronunciata dal Consiglio per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.  

Art.8)
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio notificherà a mezzo di lettera o avviso su pubblicazione dell’associazione, a tutti i soci le quote sociali stabilite per l’esercizio in corso. Le quote devono essere corrisposte entro il 31 Marzo dell’anno in corso.

PATRIMONIO

Art.9)
II patrimonio sociale è costituito dalle quote e dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili, immobili, materiali ed immateriali che comunque vengano in possesso dell’Associazione.  

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.10) Gli organi della Associazione sono
1. L’assemblea dei soci ordinari.
2. II Consiglio.
3. II Presidente.
4. II Revisore dei conti.

ASSEMBLEA
Art.11)
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci. L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee dovranno essere convocate con preavviso di trenta giorni, a cura del Presidente, con comunicazione inviata al domicilio dichiarato da ciascun socio ordinario, mediante inserzione su pubblicazione dell’associazione o mediante lettera. L’assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, sempre, comunque, in Italia. L’assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno. Ad essa spetta l’approvazione del bilanci consuntivi, da cui devono risultare I beni, I contributi o i lasciti ricevuti, e preventivi, Ia ratifica dell’importo delle quote sociali deliberate dal Consiglio, la nomina del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti, l’approvazione del programma annuale e le altre questioni che il Consiglio riterrà di sottoporle. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e sullo scioglimento della Associazione. Per le sole elezioni a cariche sociali è consentita anche la votazione per posta, secondo le seguenti modalità: Il Presidente invia ai soci almeno 30 giorni prima dell’ assemblea una scheda elettorale inserita su pubblicazione dell’Associazione, con l’indicazione delle cariche da assegnare. Ogni socio può indicare nella scheda le proprie preferenze. I soci che intendono votare per posta devono inviare al Presidente, o a un suo delegato, la scheda di cui sopra correttamente compilata, racchiusa in una busta chiusa priva di indicazioni, contenuta in una seconda busta chiusa nella quale è segnalato obbligatoriamente il nome del mittente. Non si tiene conto delle schede inviate senza indicazione del mittente. Al ricevimento delle buste il Presidente o un suo delegato cancella dall’elenco dei votanti il nome del mittente in modo che egli non passa più votare. All’apertura delle votazioni le buste vengono aperte e le schede vengono immesse nell’urna. In assemblea votano, con la scheda inviata a domicilio, o con altra consegnata in sostituzione, solo i soci che non hanno votato per posta. Non sono ammesse deleghe. Alla fine delle votazioni si effettua lo scrutinio da parte di uno o più scrutatori nominati dall’Assemblea. Vengono eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Qualora un candidato decida di non accettare la carica viene nominato quello che segue nel numero delle preferenze. Qualora un candidato venga eletto a più cariche egli deve sceglierne una entro cinque giorni dalla notizia della nomina.

Art.12)
L’assemblea ordinaria dei soci sarà valida: a) in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci ordinari in regola con le quote sociali; b) in seconda convocazione (da effettuarsi non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art.13)
L’assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ordinari in regala can le quote sociali.In seconda convocazione (da effettuarsi non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione) sarà valida con qualunque numero dei soci ordinari presenti in regola con le quote sociali.Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

CONSIGLIO - REVISORE DEI CONTI 
Art.14) II Consiglio è composto da otto membri, oltre il Presidente che lo presiede, tranne il Consiglio nominato in seno all’atto costitutivo che è composto di soli due membri e viene nominato dall’Assemblea a votazione segreta. L’assemblea nominerà, sempre a votazione segreta, tra i soci un Revisore dei Conti che ha l’incarico di controllare l’esattezza delle registrazioni contabili ed ha diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri ed il Revisore durano in carica tre esercizi. I Consiglieri non sono rieleggibili immediatamente, ma possono essere eletti alla carica di Presidente. La scadenza dei mandati dei consiglieri avviene in maniera scalare in modo che ad ogni elezione venga eletta la metà dei membri del Consiglio. Tutte le cariche conferite nell’atto costitutivo durano fino al 5 dicembre 1996 ovvero sino a dimissioni degli organi nominati nell’atto costitutivo se tali dimissioni vengano effettuate ed accettate prima di tale data. Le cariche successivamente conferite hanno durata di un triennio; i consiglieri nominati nella prima assemblea avranno però Ia seguente durata: la metà del membri durerà in carica due anni; l’altra metà dei membri durerà in carica per il normale triennio; Ia durata dei Consiglieri eletti nella prima assemblea è attribuita in relazione al numero dei voti ottenuti e quindi dureranno in carica un biennio i consiglieri che verranno eletti con il minor numero di voti; tre anni i Consiglieri che verranno eletti con il maggior numero di voti; a pari di voti dura maggiormente in carica l’eletto di maggiore età.
Nessuna carica è retribuita, possono però essere stabiliti dei rimborsi spese a favore dei componenti gli organi sociali o di soci che svolgano particolari attività loro attribuite dal Consiglio Direttivo a dal Presidente.Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio, l’assemblea dovrà essere convocata entro un mese dai Consiglieri superstiti, per la integrazione del Consiglio stesso.Al Consiglio spetta la amministrazione ordinarla e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che non siano di competenza dell’assemblea. Può predisporre regolamenti che dovranno essere approvati dalla successiva assemblea dei soci. Alle riunioni del Consiglio possono prendere parte, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i soci responsabili di progetti culturali e/o organizzativi promossi dall’associazione.    

Art.15)
II Consiglio è validamente costituito quando sia pre­sente la maggioranza assoluta del suoi membri in carica. Viene convocato con lettera inviata almeno quindici giorni prima della riunione da effettuarsi presso la sede sociale o altrove, sempre comunque in Italia. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.  

PRESIDENTE

Art.16) Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea tra i soci e dura in carica tre esercizi. E’ rieleggibile ma per non più di due trienni consecutivi: alla scadenza dei due trienni il Presidente non può essere eletto immediatamente nemmeno come Consigliere. E’ di diritto il legale rappresentante dell’Associazione. Esso è delegato a stare in giudizio e a rappresentare l’associazione con facoltà di assumere impegni nei confronti dei terzi con tutti i poteri sempre nell’ambito dell’oggetto sociale. Al Presidente spetta l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio alle cui riunioni partecipa, presiedendolo con diritto di voto; può delegare determinati compiti ad altri consiglieri. Il Presidente può pure nominare procuratori speciali e affidare deleghe a soci anche non consiglieri, dandone previa comunicazione ai consiglieri. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente a conferire deleghe anche a non soci per il compimento di singoli atti o determinate categorie di atti e può anche nominare insieme al Presidente, un tesoriere, non necessariamente facente parte del Consiglio, con facoltà di effettuare riscossione di somme ed operazioni bancarie quali aperture di conti correnti ed emissione a girate di assegni: la nomina del tesoriere deve risultare da verbale del Consiglio.  

ESERCIZIO SOCIALE
Art.17) L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 1997.

SCIOGLIMENTO
Art.18) In caso di scioglimento l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione destinando comunque il residuo patrimonio sociale a Enti non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto analogo o affine a quello della Associazione Culturale Pediatri.