Norme chiare sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati
- 12 Gen 2017 alle 07:38:23
Il 6 gennaio è entrato in vigore il d.p.c.m. n. 234/16, regolamento che definisce i meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, adottato in attuazione dell’art. 4 d.lgs. n. 24/14.
La corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro Paese costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente. Se erroneamente identificati come maggiorenni, infatti, questi adolescenti non vengono accolti in strutture per minori e spesso vengono lasciati per strada, con l’elevato rischio di essere vittime di sfruttamento a scopo sessuale o di altro tipo. In alcuni casi, inoltre, vengono trattenuti in un CIE ed espulsi.
Ad oggi, non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell’età perché le differenze di maturazione scheletrica, accrescitiva e puberale fra soggetti della stessa età anagrafica sono frequenti, ampie e fisiologiche. Il metodo attualmente più utilizzato, la valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, comporta un margine di errore di ± 2 anni. Spesso, tuttavia, sul referto non viene indicato il margine di errore, il che impedisce l’applicazione del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio. Va inoltre considerato che tale metodo, sviluppato per lo studio dei disordini della crescita e della pubertà e non per finalità medico legali, si basa su standard ormai datati e comunque definiti su popolazioni (caucasici, per lo più anglosassoni americani o britannici) ben differenti rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati. Inoltre, diverse situazioni fisiologiche e genetiche, patologiche o ambientali possono accelerare o rallentare la maturazione scheletrica. A questo si aggiunge la possibilità di errore di refertazione da parte di operatori non esperti che eseguono solo occasionalmente tale prestazione.
Anche nei casi in cui gli accertamenti siano effettuati in modo così gravemente inadeguato, in genere i risultati non possono essere oggetto di contestazione in quanto il referto non viene quasi mai consegnato all’interessato né al tutore. Vi sono, poi, casi in cui vengono effettuati accertamenti sanitari anche su individui in possesso di un documento identificativo da cui risultano minorenni.
Il d.p.c.m. n. 234/16 chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l’età dei minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo che:
- solo ove sussistano fondati dubbi sull’età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età;
- tale accertamento è condotto, nel rispetto del superiore interesse del minore, da un’équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato;
- il minore deve essere adeguatamente informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;
- la relazione conclusiva deve riportare l’indicazione di attribuzione dell’età stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile;
- nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta;
- il provvedimento di attribuzione dell’età, adottato dal giudice competente per la tutela, è notificato, con allegata traduzione, all’interessato e al tutore, e può essere oggetto di reclamo;
- in attesa della determinazione dell’età, l’interessato deve comunque essere considerato come minorenne al fine dell’accesso immediato all’assistenza e alla protezione.