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Farmaci e medici alla prova della trasparenza

  • 14 Mar 2016 alle 10:37:48
Pazienti o comuni cittadini, a partire dal 30 giugno di quest’anno, potranno leggere nero su bianco sui siti internet delle imprese del farmaco se lo specialista ospedaliero a cui si sono rivolti o il proprio medico di famiglia ha ricevuto denaro (e quanto) per la partecipazione a convegni e congressi, per consulenze o altre prestazioni professionali sulla base di uno specifico contratto. Lo prevede il nuovo codice di condotta adottato dall’European federation of pharmaceutical industries and associations (Efpia), però per rendere pubblica l’identità del singolo operatore, sarà necessario il via libera dell’interessato…
di Rosanna Magnano
25 feb [Sole24ore Sanità] Nelle relazioni tra industrie farmaceutiche e mondo della sanità si dovrà giocare a carte scoperte. E pazienti o comuni cittadini, a partire dal 30 giugno di quest’anno, potranno leggere nero su bianco sui siti internet delle imprese del farmaco se lo specialista ospedaliero a cui si sono rivolti o il proprio medico di famiglia ha ricevuto denaro (e quanto) per la partecipazione a convegni e congressi, per consulenze o altre prestazioni professionali sulla base di uno specifico contratto. Lo prevede il nuovo codice di condotta adottato dall’European federation of pharmaceutical industries and associations (Efpia) , che andrà applicato entro il 30 giugno 2016. A partire da quella data le industrie farmaceutiche dei 33 Stati membri dell’associazione dovranno rendere pubblici i pagamenti effettuati a favore di tutti i professionisti della salute e di tutte le organizzazioni sanitarie. Nomi, cognomi, importi e tipologia della prestazione, quindi, tutto alla luce del sole. Comprese le spese per i viaggi e l’ospitalità (restano esclusi solo i conti del ristorante).

Per rendere pubblica l’identità del singolo operatore, sarà necessario il via libera dell’interessato. Ma le imprese «dovranno fare il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli Operatori  alla pubblicazione dei dati» e «l’eventuale pubblicazione in forma aggregata dovrà rappresentare una circostanza  del tutto eccezionale». Insomma meglio non giocare a nascondino.

Una scelta di trasparenza che da maggio 2015 è stata recepita da Farmindustra nel proprio Codice deontologico. Squarciando così più di un velo su quello che è stato storicamente un cono d’ombra, terreno di episodi di illegalità ma anche immeritata fonte di sospetti e pregiudizi per chi opera in una cornice di correttezza.

E i camici bianchi che cosa ne pensano? «Per i medici italiani non cambia niente - sottolinea Costantino Troise, segretario nazionale di Anaao Assomed - perché già da 15 anni sono obbligati a comunicare all’amministrazione non solo ogni corrispettivo economico che incassano per attività al di fuori degli obblighi di istituto ma addirittura a chiedere l’autorizzazione. Quindi siamo favorevoli a questa trasparenza generalizzata e a eliminare ogni dubbio su interessi men che leciti nel rapporto tra medici e aziende farmaceutiche. Che effettivamente è uno scambio, di conoscenza da un parte e di competenze scientifiche dall’altra».

Per i medici dipendenti Ssn questi obblighi derivano dall’articolo 53 della legge 165/2001. «Ma anche prima, il buon Brunetta - continua Troise - aveva obbligato le aziende sanitarie a pubblicare sui loro siti tutto ciò che interessava il medico a qualunque titolo. Paletti che curiosamente non valgono per i professori universitari e le Facoltà di Medicina. Noi nel Servizio sanitario nazionale abbiamo anticipato i tempi, ora c’è da sperare che di fronte a questa positiva presa di posizione delle industrie, non ci sia più la possibilità di fare figli e figliastri».

Se i medici dipendenti sono già da tempo, almeno ufficialmente, avvezzi alla trasparenza, per i dottori di base la musica cambia non poco. «Per i medici di famiglia - spiega Giacomo Milillo segretario nazionale della Fimmg - che sono liberi professionisti in convenzione, non ci sono obblighi, se non quelli previsti dal codice etico di Farmindustria. Innanzitutto però ricordiamo che stiamo parlando di rapporti leciti e regolamentati tra industria e medici: è scontato che chi entra nell’illegalità sbaglia e va condannato. Rispetto agli obblighi previsti dal codice Efpia, diciamo che nella nostra cultura ci possono essere percezioni diverse. Ben venga senz’altro, ma non escludo che nel contesto italiano, profondamente diverso da quello anglosassone, per qualche medico vedere il proprio nome e cognome scritto sul sito internet di un’azienda farmaceutica potrebbe provocare qualche turbamento psicologico... diciamo che è una novità positiva, a cui dovremo fare l’abitudine». Esiste sempre per il singolo medico la possibilità di negare l’autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo. «Ma questo non sarebbe un bel segnale, dal momento che si tratta di relazioni del tutto lecite», conclude Milillo.

Gli obblighi previsti nel Codice deontologico Efpia recepito da Farmindustria

- Ogni azienda farmaceutica deve documentare e rendere pubblici ogni anno i trasferimenti  di valore effettuati con gli Operatori sanitari e con le Organizzazioni sanitarie.

- Andranno pubblicate le spese di partecipazione a convegni e congressi con riguardo  a quota di iscrizione, viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande). Spese per attività  di consulenza e prestazioni professionali risultanti da uno specifico contratto tra l’azienda  e il singolo Operatore da cui risulti la tipologia del servizio prestato.

- I dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale e le aziende farmaceutiche  dovranno fare il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli Operatori  alla pubblicazione dei dati. La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale  e l’eventuale pubblicazione in forma aggregata dovrà rappresentare una circostanza del tutto eccezionale.

- Le aziende sono tenute a conservare, in alternativa anche in formato elettronico,  per un periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui risulti  che è stato richiesto il consenso dell’Operatore alla pubblicazione dei dati.

- La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore dovrà essere effettuata  su base annuale a partire dal 2016 con riferimento ai dati riguardanti il 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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