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Ministero della Salute: ecco il piano per la prevenzione della corruzione

  • 25 Feb 2014 alle 11:57:22
[IlSole24OreSanità] Autorizzazione e concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera: quattro argomenti in cui annidano ben 360 rischi di possibile corruzione e su cui si concentra il piano triennale 2013-2016 di prevenzione della Salute, appena pubblicato sul sito del ministero. Il piano anticorruzione comprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale sia evidente un malfunzionamento dell'amministrazione per «fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo». Il piano prevede una mappatura dei vari processi che riguardano le attività a rischio che sarà compito dei referenti per la prevenzione. Le misure per neutralizzare o ridurre il rischio si distinguono in obbligatorie, previste dalla legge e che devono essere necessariamente attuate e ulteriori. Per le prime occorre individuare i termini entro cui devono essere implementate; per le seconde, devono essere verificati l'impatto sull'organizzazione e la disponibilità delle risorse necessarie per l'applicazione. Tra le misure obbligatorie (che valgono per tutte le pubbliche amministrazioni) è previsto il Codice di comportamento e la sua diffusione; la rotazione del personale, quella dei dirigenti e del personale non dirigenziale; l'astensione in caso di conflitto di interesse; l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi dirigenziali; lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, la formazione di commissioni, l'assegnazione agli uffici; il conferimento di incarichi dirigenziali in corso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; la formazione; i Patti di integrità negli affidamenti; azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile; il monitoraggio dei tempi procedimentali e quello dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni; la trasparenza. Per quanto riguarda le misure ulteriori invece, gli uffici responsabili della gestione dei processi a più elevato livello di rischio, individuati nel "registro dei rischi" entro 3 mesi dall'approvazione piano adottano le iniziative organizzative e le direttive interne per implementare e attuare le misure di prevenzione indicate nel registro e nei successivi 6 mesi applicano in via sperimentale le, verificandone l'impatto sull'organizzazione e sull'attività di servizio, anche in base alle risorse disponibili. Se si presentassero «obiettive criticità» delle misure di prevenzione o fattori organizzativi «ostativi» alla loro piena attuazione, il dirigente informa il referente competente per la prevenzione e propone le correzioni necessarie. Concluso il periodo di sperimentazione, attuano le misure di prevenzione con le eventuali correzioni condivise con il referente e il dirigente competente dell'ufficio dirigenziale generale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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