Anno. 2013, Volume. 20, N. 2, Pag. 84-87
Il consenso informato del minore. Aspetti generali e casi pratici
Informed consent in children. General aspects and practical cases
A parent is not the sole guarantor of the health of the child, a personal right provided for in Articles 13 and 32 of the Constitution. The child by national and international conventions should be informed, heard, and “must” participate in the co-decision ma -king process regarding medical treatment. Informed consent in his profound meaning is a doctor-parent-child “therapeutic alliance”. Information to the child should be gi -ven in respect of the person. Evaluating the patient’s qualities within the specific experience of illness and suffering in his social and family context is a highly responsible task for the doctor and the psychologist. They should be able to help the child to express a free consent in specific psycho-emotional conditions. The legislator can, in specific situations with adolescents, permit the patient to express his right without the intervention of parents. In conflicting situations the intervention of Judicial Authority
can be requested.
Il genitore non è l’esclusivo garante della salute del figlio, diritto personalissimo previsto dagli artt. 13 e 32 della Costituzione. Il minore, soggetto di diritto, alla luce delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali, “deve” essere informato, ascoltato, “deve” partecipare-collaborare all’interno del processo decisionale per il trattamento terapeutico, così da costruire un “sentire insieme”, che sta alla base del l’“al -leanza terapeutica” medico-genitori-paziente minore, che è il senso profondo del consenso informato. L’informazione al minore deve essere attuata come dovere derivante dal rispetto della persona. È compito di alta responsabilità del medico curante e dello psicologo, che sarà accanto al minore, valutare le qualità soggettive del paziente con quel determinato vissuto di malattia e di sofferenza, in quel determinato contesto familiare e sociale, per apprezzarne la maturità e la capacità di manifestare un libero consenso in quelle particolari condizioni psicoemotive. Il legislatore prevede, in alcuni casi, la possibilità per l’adolescente di esercitare personalmente il proprio diritto alla salute senza l’intervento dei genitori. Nelle situazioni di conflitto tra medico-genitorie/o paziente minore è opportuna la segnalazione del caso all’autorità giudiziaria.