Medici e ricette - Codici per patologia: sospesa la norma
- 03 Set 2007 alle 06:37:00
In vigore dal 13 agosto, con la pubblicazione sul Bollettino della regione, le misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica previste dal Piano di rientro dal deficit sono state subito sospese da una circolare dell'assessorato alla Sanità che rimanda l'operatività del provvedimento per consentire una uniforme applicazione sul territorio regionale. Una circolare nata dalle pressioni e gli inviti formali avanzati dalla segretaria regionale della Fimmg. In particolare, il maggiore sindacato dei medici di medicina generale, per voce del responsabile del settore continuità assistenziale Silvestro Scotti, ha opposto in una diffida che pubblichiamo in basso, ragioni tecniche e di opportunità all'immediata entrata in vigore della norma che avrebbe comportato la oggettiva impossibilità, soprattutto per i medici impiegati nelle guardie mediche sul territorio della Asl Napoli 5 (Asl prescelta per l'iniziale sperimentazione del provvedimento) di segnare in ricetta il codice ICD9- CM identificativo della patologia e dunque la impossibilità di spendere la ricetta in farmacia da parte dei pazienti.
In riferimento alla pubblicazione della Delibera di giunta regionale n.1225 del 2007 la Fimmg (Federazione Italiana Medici Medicina Generale) esprime seria preoccupazione per l'applicazione di tale delibera in quanto dato il periodo estivo e per il fatto che la maggioranza dei medici di medicina generale titolari di Assistenza primaria sono in vacanza, l'applicazione dei codici ICD9-CM sulle ricette del Ssr ricadrebbe sui medici sostituti assolutamente impreparati a ciò ed incapaci di agire sui software e sugli archivi degli stessi medici di medici di medicina generale. La stessa incapacità è insita a tutt'oggi sul Servizio di continuità assistenziale non informatizzato in questa Regione e assolutamente non in possesso degli strumenti per l'applicazione di tale delibera nonostante Vostra circolare di maggio 2007.
Si diffida la Regione Campania e le Asl tutte a dare seguito a tale applicazione in assenza di adeguata regolamentazione applicativa da condividere con le parti sindacali”. Questo il testo della diffida diramata dalla segretaria regionale della Fimmag all'indomani della pubblicazione sul Burc della delibera regionale che dà attuazione alle misure di contenimento della spesa farmaceutiche previste dal piano di rientro dal deficit e imperniata soprattutto sull'obbligo da parte dei medici di base della Asl Napoli 5 (in via sperimentale e poi dopo tre mesi da parte di tutti i medici di famiglia della regione) di indicare in ricetta il principio attivo e il codice ICD9 identificativo della patologia da cui è affetto il paziente. Nella noma, che pubblichiamo in basso nei punti salienti, è indicato anche il consenso a prescrivere su ricettario del Ssr solo per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.
La delibera
1. Tutti i medici dipendenti e convenzionati con il Ssr nel prescrivere i farmaci, laddove esiste la possibilità di prescrivere un farmaco corrispondente, non protetto da brevetto e da certificato complementare di cui alla Legge 340/91, avente un prezzo al pubblico più basso, devono orientare la loro prescrizione verso quest'ultimo medicinale impegnandosi a promuovere presso i cittadini una corretta informazione sull'uso dei farmaci generici e sulla loro “equivalenza”, come previsto dalla DGRC 2266 del 30/12/2006.
2. I medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Ssr fino alla concorrenza del prezzo di riferimento.
3. Il farmacista, ha l'obbligo d'informare l'assistito e di consegnargli il farmaco avente il prezzo di riferimento più basso.
4. Qualora l'assistito non accetti la confezione proposta dal farmacista, ai sensi del precedente punto 3, la differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo del farmaco richiesto e, ai sensi della vigente normativa, a carico dell'assistito.
5. Al fine di ridurre il numero degli ordinatori della spesa sanitaria e consentire un monitoraggio mirato della prescrizione l'uso del ricettario del Ssn per le prescrizioni è consentito solo ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.
6. Tutti i medici prescrittori sul ricettario del Ssr così come individuati nel precedente punto hanno l'obbligo di inserire il codice ICD9-CM relativo alla patologia per la quale hanno fatto la prescrizione così come previsto nel Decreto Dirigenziale n 15 del 27 febbraio 2007 e secondo quanto regolamentato dall'Allegato 1 che accompagna il presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.
7. Le ricette che non contengono il codice ICD9-CM non sono rimborsate dal Ssr.
8. Con riferimento ai farmaci di cui alle misure di intensificazione della distribuzione diretta prevista dalla DGRC n. 294 del 28 febbraio 2007e la DGRC n. 516 del 30.03.2007 la prescrizione è consentita ai medici dipendenti e agli specialisti convenzionati interni secondo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato al Decreto dirigenziale n. 15 del 27 febbraio 2007. solo utilizzando il Lit (libretto individuale terapeutico).
9. I medici convenzionati di continuità assistenziale devono limitare la loro attività prescrittiva sul ricettario del Ssn esclusivamente per assicurare una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore alle 48-72 ore sulla base delle direttive di cui ai precedenti punti, compatibilmente con le confezioni esistenti in commercio.
10. In fase di prima sperimentazione, della durata di almeno tre mesi, tutti i medici prescrittori del Ssr della Asl Na 5 riportano nella prescrizione a favore degli assistiti residenti nella Azienda sanitaria locale Napoli 5 esclusivamente il nome del principio attivo, il dosaggio, la forma farmaceutica;
10.a Nella Asl Na 5 i medici dipendenti e convenzionati diversi dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta non possono prescrivere sul ricettario del Ssn, ma devono prescrivere sul ricettario bianco i principi attivi farmacologici che deve assumere l'assistito;
10 b per la durata della sperimentazione tutti i medici dipendenti e convenzionati del SSR, quando prescrivono per gli assistiti della ASL NA 5 devono prescrivere sul ricettario di competenza i principi attivi farmacologici che deve assumere l'assistito;
10 c. per la durata della sperimentazione, le ricette prescritte ai residenti della ASL NA/5 che non contengono, oltre il codice ICD9-CM, il nome del principio attivo, non sono rimborsate dal SSR.
11. I Direttori Generali delle Asl devono adottare i provvedimenti necessari ad integrare la rilevazione dei dati ricetta in conformità a quanto previsto dal presente atto curando, in particolare, la lettura informatizzata dell'Area Regione prevista dalla nuova ricetta, al fine di poter effettuare, grazie alla utilizzazione del sistema ICD9-CM, una costante rilevazione a livello regional
12. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali provvedono a mettere in atto iniziative tese a monitorare l'andamento della spesa farmaceutica in funzione delle nuove disposizioni introdotte e devono far pervenire ai Settori Farmaceutico e Programmazione dell'Assessorato alla Sanità una relazione trimestrale in merito.
13. Di stabilire che gli effetti delle azioni di contenimento sull'andamento dei costi di ciascuna azienda sanitaria siano rendicontati ai Settori Farmaceutico e Programmazione sanitaria dell'Assessorato alla Sanità, con cadenza mensile e siano oggetto di verifica congiunta tra il direttore generale e gli uffici regionali.
14. Le misure previste nei precedenti punti costituiscono obiettivi prioritari per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la loro attuazione sarà valutato ai fini della conferma o revoca dell'incarico medesimo.
In riferimento alla pubblicazione della Delibera di giunta regionale n.1225 del 2007 la Fimmg (Federazione Italiana Medici Medicina Generale) esprime seria preoccupazione per l'applicazione di tale delibera in quanto dato il periodo estivo e per il fatto che la maggioranza dei medici di medicina generale titolari di Assistenza primaria sono in vacanza, l'applicazione dei codici ICD9-CM sulle ricette del Ssr ricadrebbe sui medici sostituti assolutamente impreparati a ciò ed incapaci di agire sui software e sugli archivi degli stessi medici di medici di medicina generale. La stessa incapacità è insita a tutt'oggi sul Servizio di continuità assistenziale non informatizzato in questa Regione e assolutamente non in possesso degli strumenti per l'applicazione di tale delibera nonostante Vostra circolare di maggio 2007.
Si diffida la Regione Campania e le Asl tutte a dare seguito a tale applicazione in assenza di adeguata regolamentazione applicativa da condividere con le parti sindacali”. Questo il testo della diffida diramata dalla segretaria regionale della Fimmag all'indomani della pubblicazione sul Burc della delibera regionale che dà attuazione alle misure di contenimento della spesa farmaceutiche previste dal piano di rientro dal deficit e imperniata soprattutto sull'obbligo da parte dei medici di base della Asl Napoli 5 (in via sperimentale e poi dopo tre mesi da parte di tutti i medici di famiglia della regione) di indicare in ricetta il principio attivo e il codice ICD9 identificativo della patologia da cui è affetto il paziente. Nella noma, che pubblichiamo in basso nei punti salienti, è indicato anche il consenso a prescrivere su ricettario del Ssr solo per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.
La delibera
1. Tutti i medici dipendenti e convenzionati con il Ssr nel prescrivere i farmaci, laddove esiste la possibilità di prescrivere un farmaco corrispondente, non protetto da brevetto e da certificato complementare di cui alla Legge 340/91, avente un prezzo al pubblico più basso, devono orientare la loro prescrizione verso quest'ultimo medicinale impegnandosi a promuovere presso i cittadini una corretta informazione sull'uso dei farmaci generici e sulla loro “equivalenza”, come previsto dalla DGRC 2266 del 30/12/2006.
2. I medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Ssr fino alla concorrenza del prezzo di riferimento.
3. Il farmacista, ha l'obbligo d'informare l'assistito e di consegnargli il farmaco avente il prezzo di riferimento più basso.
4. Qualora l'assistito non accetti la confezione proposta dal farmacista, ai sensi del precedente punto 3, la differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo del farmaco richiesto e, ai sensi della vigente normativa, a carico dell'assistito.
5. Al fine di ridurre il numero degli ordinatori della spesa sanitaria e consentire un monitoraggio mirato della prescrizione l'uso del ricettario del Ssn per le prescrizioni è consentito solo ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.
6. Tutti i medici prescrittori sul ricettario del Ssr così come individuati nel precedente punto hanno l'obbligo di inserire il codice ICD9-CM relativo alla patologia per la quale hanno fatto la prescrizione così come previsto nel Decreto Dirigenziale n 15 del 27 febbraio 2007 e secondo quanto regolamentato dall'Allegato 1 che accompagna il presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.
7. Le ricette che non contengono il codice ICD9-CM non sono rimborsate dal Ssr.
8. Con riferimento ai farmaci di cui alle misure di intensificazione della distribuzione diretta prevista dalla DGRC n. 294 del 28 febbraio 2007e la DGRC n. 516 del 30.03.2007 la prescrizione è consentita ai medici dipendenti e agli specialisti convenzionati interni secondo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato al Decreto dirigenziale n. 15 del 27 febbraio 2007. solo utilizzando il Lit (libretto individuale terapeutico).
9. I medici convenzionati di continuità assistenziale devono limitare la loro attività prescrittiva sul ricettario del Ssn esclusivamente per assicurare una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore alle 48-72 ore sulla base delle direttive di cui ai precedenti punti, compatibilmente con le confezioni esistenti in commercio.
10. In fase di prima sperimentazione, della durata di almeno tre mesi, tutti i medici prescrittori del Ssr della Asl Na 5 riportano nella prescrizione a favore degli assistiti residenti nella Azienda sanitaria locale Napoli 5 esclusivamente il nome del principio attivo, il dosaggio, la forma farmaceutica;
10.a Nella Asl Na 5 i medici dipendenti e convenzionati diversi dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta non possono prescrivere sul ricettario del Ssn, ma devono prescrivere sul ricettario bianco i principi attivi farmacologici che deve assumere l'assistito;
10 b per la durata della sperimentazione tutti i medici dipendenti e convenzionati del SSR, quando prescrivono per gli assistiti della ASL NA 5 devono prescrivere sul ricettario di competenza i principi attivi farmacologici che deve assumere l'assistito;
10 c. per la durata della sperimentazione, le ricette prescritte ai residenti della ASL NA/5 che non contengono, oltre il codice ICD9-CM, il nome del principio attivo, non sono rimborsate dal SSR.
11. I Direttori Generali delle Asl devono adottare i provvedimenti necessari ad integrare la rilevazione dei dati ricetta in conformità a quanto previsto dal presente atto curando, in particolare, la lettura informatizzata dell'Area Regione prevista dalla nuova ricetta, al fine di poter effettuare, grazie alla utilizzazione del sistema ICD9-CM, una costante rilevazione a livello regional
12. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali provvedono a mettere in atto iniziative tese a monitorare l'andamento della spesa farmaceutica in funzione delle nuove disposizioni introdotte e devono far pervenire ai Settori Farmaceutico e Programmazione dell'Assessorato alla Sanità una relazione trimestrale in merito.
13. Di stabilire che gli effetti delle azioni di contenimento sull'andamento dei costi di ciascuna azienda sanitaria siano rendicontati ai Settori Farmaceutico e Programmazione sanitaria dell'Assessorato alla Sanità, con cadenza mensile e siano oggetto di verifica congiunta tra il direttore generale e gli uffici regionali.
14. Le misure previste nei precedenti punti costituiscono obiettivi prioritari per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la loro attuazione sarà valutato ai fini della conferma o revoca dell'incarico medesimo.