Congedi parentali: nuove norme
- 06 Set 2008 alle 07:52:00
Le nuove regole sono state introdotte con la legge Finanziaria 2008 dal Ministro delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato. Adesso – con una circolare del 4 feb braio scorso – l’INPS definisce le modalità di fruizione dei congedi.
Nel dettaglio, con la nuova normativa è possibile avere il congedo di cinque mesi, a prescindere dall’età del minore adottato (di tre mesi, nel caso dell’affido). I congedi possono essere utilizzati anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all’estero per perfezionare le procedure adottive. In tutti i casi le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati nel 2008 sia per quelli adottati nel 2007 (purché tuttavia non siano decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido).
Circa il congedo parentale, anche i genitori adottivi o affidatari possono fruirne entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente.
(https://www.bambinonaturale.it detail.asp?IDN=355&IDSezione=11)
Nel dettaglio, con la nuova normativa è possibile avere il congedo di cinque mesi, a prescindere dall’età del minore adottato (di tre mesi, nel caso dell’affido). I congedi possono essere utilizzati anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all’estero per perfezionare le procedure adottive. In tutti i casi le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati nel 2008 sia per quelli adottati nel 2007 (purché tuttavia non siano decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido).
Circa il congedo parentale, anche i genitori adottivi o affidatari possono fruirne entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente.
(https://www.bambinonaturale.it detail.asp?IDN=355&IDSezione=11)